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Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

Art. 19 – Campo di applicazione  

1. Il presente capo riguarda l’applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell’intera normativa  in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle  vigenti norme legislative e contrattuali.

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto  di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati  tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento  prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori con possibile  esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e  strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono,  altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli  studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per iniziative  complementari previste nel POF.

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale  impegnato presso l’istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai  fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano  d’emergenza.

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di  presenza presso i locali della scuola, si trovino all’interno di essa (a titolo  esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere,  rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 20 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M.  292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. Adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le  apparecchiature, i videoterminali;

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2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel  quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi  di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3. designare il personale incaricato di attuare le misure;

4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli  studenti ed al personale scolastico;

5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento  periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti  minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del  16/1/97, richiamato dall’Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario  degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare  interna.

Art. 21 – Servizio di prevenzione e protezione 

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di  prevenzione e protezione designando per tale compito, la sicurezza, una o più  persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e  addetti alle emergenze, al primo soccorso, all’evacuazione e all’antincendio.

Alle figure sensibili individuate competono tutte le funzioni previste dalle norme di  sicurezza.

1. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente,  possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo  svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa  dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.

2. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio  di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed  i compensi. (per ciò può avvalersi della collaborazione della RSU). 3. I compensi, se previsti, possono essere (non è obbligatorio, ma è possibile  prevederli):

∙ di tipo forfetario per gli addetti alla protezione (Personale docente e ATA); ∙ compenso orario, per le “figure sensibili” e i componenti la squadra o  commissione sicurezza, prevenzione e protezione (Personale ATA).

Art. 22 – Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e  protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di  formazione.

Per l’a.s. 2021-2022 il Responsabile SPP è la società Euservice srl.

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Art. 23 – Sorveglianza sanitaria – Medico competente 

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha  evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati  dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l’esposizione ad  alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e  integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l’uso sistematico di  videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza  sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.  Per l’a.s. 2021-2022 è stato nominato il medico competente.

Art. 24- Il Documento di valutazione dei rischi 

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi  della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del  medico competente, degli esperti dell’Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e,  eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver  consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il suddetto documento  è integrato in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARCSCOV-2

Art. 25 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08  Art. 35) 

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, una riunione di  protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un  suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il  Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti: ∙ il DVR e il piano dell’emergenza;

∙ l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;

∙ i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della  sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma  solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in  parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non  accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

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Art. 26 – I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della  sicurezza e della salute 

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti  dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più  opportuni.

L’Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sotto elencati  contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

∙ il quadro normativo sulla sicurezza;

∙ la responsabilità penale e civile;

∙ gli organi di vigilanza;

∙ la tutela assicurativa;

∙ i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; ∙ la valutazione dei rischi;

∙ i principali rischi e le misure di tutela;

∙ la prevenzione incendi;

∙ la prevenzione sanitaria;

∙ la formazione dei lavoratori.

Garantire opportuna informazione e formazione sulle procedure e rischio SARSCOV 2 e di quelle previste dal protocollo intesa MIUR OOSS del 06/08/2020 e sulle  successive disposizioni normative in materia.

Art. 27 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno  o eletto dall’assemblea del personale dell’istituto al suo interno che sia disponibile e  possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle  attraverso la frequenza di un apposito corso).

2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto  all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di  prevenzione e di protezione dell’istituto.

3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla  formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento  specifico.

4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli  ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni  e proposte in merito.

5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione  del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.

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La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del  Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in  modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere  verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato  sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul  piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della  prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all’organizzazione della  formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere: 1. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle  misure di prevenzione;

2. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati  pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli  ambienti di lavoro;

3. la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie  professionali nel rispetto della privacy;

4. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

7. Relativamente alla designazione dell’RLS, la RSU lo ha individuato nella persona di  Giuseppe Mantino. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per  l’espletamento della funzione.

8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa  comunicazione della RSU.

9. Entro 6 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le  modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

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